L’imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta “Tobin Tax”): spunti di interesse notarile

L’articolo 1, comma 491[1], legge 24 dicembre 2012, n. 228[2], ha istituito la «imposta sulle transazioni finanziarie» (in acronimo, “ITF” o, in inglese, “FTT”)[3], prescrivendo che la ITF si applica[4]con l’aliquota dello 0,2[5] per cento sul valore della transazione»[6]), tra l’altro (e, cioè, limitando l’osservazione alle fattispecie nelle quali vi è o vi può essere l’intervento di un notaio), all’operazione di:

  1. «trasferimento»[7] del diritto «di [piena] proprietà» (o del diritto di nuda proprietà)[8] «di azioni[9] e di altri strumenti finanziari partecipativi» (di cui all’articolo 2346, comma 6, codice civile) emessi da società residenti nel territorio dello Stato;
  2. «trasferimento» del diritto «di [piena] proprietà» (o del diritto di nuda proprietà) di «titoli rappresentativi dei predetti strumenti» indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente (e, così, alla compravendita del diritto di opzione rinveniente da una deliberazione di aumento del capitale sociale);
  3. «trasferimento» del diritto «di [piena] proprietà»(o del diritto di nuda proprietà) «di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni».

I soggetti obbligati al versamento della ITF possono sospendere l’esecuzione dell’operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell’imposta (articolo 1, comma 498, legge 228/2012).

Fattispecie non soggette a ITF o esenti da ITF

Invece, la ITF non si applica (per ragioni, caso per caso, o di “esenzione” o di “esclusione”), tra l’altro[10]:

  1. al trasferimento che «avvenga per successione o donazione» (articolo 1, comma 491, legge 228/2012);
  2. alle operazioni «di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari» (articolo 1, comma 491, legge 228/2012);
  3. alle operazioni «di conversione in azioni di nuova emissione» (articolo 1, comma 491, legge 228/2012) e, quindi, alla operazione di conversione di una categoria di azioni in altra categoria di azioni di nuova emissione oppure alla operazione di conversione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari convertibili in azioni di nuova emissione;
  4. ai «trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»[11] (articolo 1, comma 491, legge 228/2012);
  5. alle operazioni (aventi a oggetto quote di partecipazione di qualsiasi caratura e, quindi, non solo “pacchetti” di controllo) poste in essere da società[12] (anche non residenti in Italia)[13] «fra le quali sussista» (direttamente o indirettamente)[14] «il rapporto di controllo» di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 1)[15] e n. 2)[16], codice civile, e all’articolo 2359, comma 2[17], codice civile (articolo 1, comma 494, lett. d), legge 228/2012)[18] o «che siano controllate dalla stessa società» (articolo 15, comma 1, lett. g), d.m. 21 febbraio 2013), e ciò al fine di non ostacolare le operazioni di riorganizzazione aziendale e, cioè, quelle operazioni che, pur determinando il trasferimento della proprietà delle azioni, non modificano la loro “appartenenza economica” al medesimo gruppo societario;
  6. alle operazioni «di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate» nel d.m. 21 febbraio 2013 (articolo 1, comma 494, lett. d), legge 228/2012)[19], anche in questo caso al fine di non penalizzare l’effettuazione di dette operazioni;
  7. al trasferimento della proprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ivi incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile (articolo 2, comma 2, d.m. 21 febbraio 2013);
  8. alle operazioni di «riacquisto dei titoli da parte dell’emittente» (articolo 15, comma 1, lett. c), d.m. 21 febbraio 2013) e, quindi, all’acquisto di “azioni proprie” da parte della società emittente cui consegua il loro annullamento[20];
  9. alle operazioni di assegnazione di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi a fronte di distribuzione di utili, riserve o di restituzione di capitale sociale (articolo 15, comma 1, lett. d-bis), d.m. 21 febbraio 2013);
  10. al trasferimento di proprietà di azioni nell’ambito di operazioni di garanzia finanziaria derivanti da un contratto con il quale il datore di una garanzia finanziaria trasferisce la piena proprietà della garanzia finanziaria al beneficiario di quest’ultima, allo scopo di assicurare l’esecuzione delle obbligazioni finanziarie garantite, inclusa la restituzione al termine della garanzia (in tali ipotesi, l’imposta si applica qualora il trasferimento della proprietà divenga definitivo oppure nei casi di escussione della garanzia, compensazione della garanzia con l’obbligazione finanziaria garantita o utilizzo della garanzia per estinguere l’obbligazione finanziaria garantita o per altra ragione che comporti comunque un trasferimento definitivo della proprietà): (articolo 15, comma 1, lett. e), d.m. 21 febbraio 2013);
  11. alle operazioni di garanzia su azioni che non comportano il loro trasferimento (articolo 15, comma 1, lett. e), ultimo periodo, d.m. 21 febbraio 2013).

E’ importante notare che, essendo, in alcuni casi, le fattispecie di non soggezione e di esenzione non facili da individuare, i soggetti obbligati al versamento della ITF «non sono tenuti al versamento dell’imposta nel caso in cui il contribuente attesti […] che l’operazione rientra tra le ipotesi di esclusione […] o di esenzione […] e nelle ipotesi in cui non sappiano o non abbiano ragione di sapere, in base all’ordinaria diligenza, che l’attestazione del contribuente è falsa o non affidabile. L’attestazione consiste nella dichiarazione in forma scritta, da parte del contribuente, del ricorrere dei presupposti delle suddette esenzioni o esclusioni» (paragrafo 3.1.1. del Provvedimento 87896/2013).

Disciplina della ITF

L’ITF:

I soggetti obbligati al versamento della ITF sono altresì gravati da un obbligo dichiarativo annuale[24].

In ordine all’accertamento, alla riscossione e alle sanzioni[25] si applica la normativa in tema di imposta sul valore aggiunto (articolo 1, comma 498, legge 228/2012; articolo 20, d.m. 21 febbraio 2013).

Le istanze di rimborso della ITF versata in misura maggiore di quella dovuta sono normate dall’articolo 22, d.m. 21 febbraio 2013.


Note

[1] Cfr. CARLUCCI-MIELE-POSA, Caratteristiche e ambito di applicazione della nuova imposta sulle transazioni finanziarie, in Corr. Trib., 2013, 2, 106; CASSINA-DEL GIUDICE, Il ritorno dell’imposta sulle transazioni finanziarie: esigenze di gettito e finalità antispeculative, in Amm. Fin., 2013, 4, 18; FRANSONI, Spunti di riflessione in tema di presupposti delle imposte sulle transazioni finanziarie, in Rass. Trib., 2013, 6, 1257; MOLINARO, L’imposta di bollo sulle transazioni finanziarie, in Corr. Trib., 2012, 43, 3321; PIAZZA, Tassazione “indiretta” sulle partecipazioni societarie, in Fisc. Comm. Internaz., 2013, 1, 77; RIBACCHI, Tobin Tax: il decreto attuativo del MEF, in Prat. Fisc. Prof., 2013, 12, 26.

[2] Intitolata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”. La regolamentazione attuativa di questa normativa è recata dal d.m. 21 febbraio 2013, intitolato “Attuazione dei commi da 491 a 499 della legge n. 228/2012 (stabilità 2013) – imposta sulle transazioni finanziarie” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013.

Occorre precisare che, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lett. e), e dell’articolo 100 d. lgs. 5 novembre 2024, n. 174 (intitolato “Testo unico dei tributi erariali minori”), i commi da 491 a 497, 499 e 500 dell’articolo 1, d. lgs. 228/2012 restano in vigore fino al 31 dicembre 2025 e che dal 1° gennaio 2026 prenderanno vigore i corrispondenti articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50, d. lgs. 174/2024.

[3] Detta anche “Tobin Tax” per la ragione che venne ideata, nel 1972, dall’economista James Tobin (premio Nobel per l’economia nel 1981).

[4] Nel momento in cui si verifica l’effetto traslativo (articolo 3, comma 2, d.m. 21 febbraio 2013).

[5] L’aliquota è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (articolo 1, comma 491, legge 228/2012). La nozione di «mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione» è recata dall’articolo 1, comma 2, lett. c), d.m. 21 febbraio 2013). Cfr. Brunello-Baldascino, Tobin Tax ad aliquota ridotta per i trasferimenti di azioni nel contesto di un’OPA?, in Corr. Trib., 2021, 4, 386.

[6] Il concetto di «valore della transazione» (articolo 1, comma 491, legge 228/2012) è specificato nell’articolo 4, d.m. 21 febbraio 2013. In particolare, la norma stabilisce che si tratta del «corrispettivo contrattualmente stabilito» oppure, in mancanza, del «valore normale» determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, d.P.R. 917/1986.

Nelle Faq (al n. 11) elaborate dal Ministero dell’Economia e pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate si legge che la ITF è dovuta anche in relazione agli “aggiustamenti del prezzo” che intervengano a seguito di apposite clausole contrattuali (cosiddette clausole di earn out): «Si ritiene che l’imposta sulle transazioni finanziarie vada applicata anche sulla parte di prezzo variabile, derivante dalle suddette clausole, che costituisce integrazione del prezzo fissato al momento del closing. L’imposta è dovuta alla data in cui spetta contrattualmente il versamento di tale integrazione del prezzo. In caso di revisione del prezzo in diminuzione il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta versata in eccesso».

Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito Tributario n. 26-2016/T, Tobin tax e clausole earn out, in CNN Notizie del 7 giugno 2018, ove si osserva che «l’imposta cd. Tobin tax sarà dovuta, all’atto del trasferimento dei titoli, sul prezzo minimo fissato alla conclusione del contratto, fermo restando che al momento del versamento del prezzo così come determinato all’esito della verifica della situazione patrimoniale i contribuenti dovranno, ex art.19, comma 1 del citato d.m., procedere al versamento della Tobin tax. Ovviamente l’imposta dovrà essere corrisposta dai contribuenti al netto di quanto già versato dal notaio. Alla luce di queste considerazioni, apparirebbe opportuna una clausola che prenda spunto dalla citata risposta del MEF (n.11) a conferma del ruolo del notaio quale responsabile d’imposta solo relativamente al prezzo “minimo” stabilito dalle parti e dia atto del consenso dei contribuenti (ex art.3, comma 1, del citato d.m.) ad assumere per data dell’operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista».

[7] In tale nozione rientra, pertanto, qualsiasi negozio avente un effetto traslativo (cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio Tributario n. 218-2013/T del 19 aprile 2013, Il ruolo del notaio nell’applicazione della Tobin Tax (art.1, commi 491-500, l. 24 dicembre 2012, n. 228), in CNN Notizie del 21 maggio 2013): la compravendita, la permuta (a meno che, con tale operazione, venga acquisito il controllo della società le cui azioni sono date in permuta), la dazione in pagamento, la transazione, il conferimento in società, eccetera (e, quindi, non anche la divisione o le operazioni societarie prive di effetto traslativo, come la trasformazione; e neppure, stante la sua natura non traslativa sotto il profilo fiscale, l’apporto di azioni in un trust).

Nella “Relazione illustrativa” al d.m. 21 febbraio 2013, si legge che «Devono ritenersi escluse da imposta anche l’assegnazione di titoli o strumenti finanziari partecipativi a fronte di distribuzioni di utili o di riserve e l’assegnazione di azioni di nuova emissione a fronte di piani di stock options».

Nella Risposta a interpello n. 463 del 12 ottobre 2020, osservando che la ITF si applica ai «negozi suscettibili di produrre l’acquisto a titolo derivativo e oneroso della proprietà», è stato escluso da imposizione il trasferimento di azioni ordinato da una sentenza al fine di reintegrare la situazione antecedente a un contratto di compravendita dichiarato inefficace (ritrasferimento effettuato mediante reintestazione delle azioni al proprietario precedente, con conseguente restituzione del relativo prezzo di cessione).

[8] Il trasferimento del diritto di nuda proprietà è espressamente contemplato nell’articolo 2, comma 1-bis, d.m. 21 febbraio 2013.

Quanto al trasferimento del diritto di usufrutto, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Prassi, Tobin Tax: precisate nuove regole di attuazione, in CNN Notizie del 23 settembre 2013, si osserva che dal predetto esplicito riferimento al diritto di nuda proprietà si trae «conferma» della «irrilevanza agli effetti dell’applicazione del tributo della costituzione o della cessione di diritti reali diversi dalla proprietà, ad esempio l’usufrutto, non essendo fattispecie equivalente al trasferimento della proprietà delle azioni».

[9] Per «azioni» si intendono i titoli di partecipazione (anche se di categoria speciale e indipendentemente dall’attribuzione di determinati diritti amministrativi o patrimoniali) in società per azioni (comprese le società consortili per azioni), società in accomandita per azioni, società europee e società cooperative normate dalla legislazione in tema di società per azioni (articolo 1, comma 2, lett. c), d.m. 21 febbraio 2013). Sono, pertanto, escluse dal perimetro applicativo della ITF le quote di partecipazione al capitale sociale di società a responsabilità limitata e di società di persone.

Sono, inoltre, esplicitamente escluse le «le operazioni su obbligazioni o titoli di debito, che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata»: (articolo 15, comma 1, lett. b), d.m. 21 febbraio 2013).

[10] Cfr. CARLUCCI-MIELE-POSA, Esenzioni ed esclusioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie, in Corr. Trib., 2013, 15, 1151.

[11] Ai sensi dell’articolo 17, d.m. 21 febbraio 2013, la Consob, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige la lista delle società che rispettano il predetto limite di capitalizzazione e le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

[12] E probabilmente anche tra una persona fisica e la società da essa controllata: invero, se la Risposta a interpello n. 170 del 9 giugno 2020 (di cui oltre) ha esteso alle operazioni effettuate da persone fisiche l’esenzione per le operazioni «di riorganizzazione aziendale» (di cui oltre), non vi sarebbe ragione di negare l’estensione dell’esclusione da ITF alle operazioni effettuate tra una persona fisica e la società da essa controllata.,

[13] Cfr. in tal senso le Faq (al n. 21) elaborate dal Ministero dell’Economia e pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

[14] Cfr. in tal senso le Faq (al n. 20) elaborate dal Ministero dell’Economia e pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

[15] Detto n. 1) concerne «le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria».

[16] Detto n. 2) concerne «le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria». La norma in esame, pertanto, non concerne il controllo “contrattuale” di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 3), codice civile («le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa»), né la fattispecie del “collegamento” tra società, di cui all’articolo 2359, comma 3, codice civile («le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole»).

[17] In detto comma 2 è specificato che ai fini della individuazione del rapporto di controllo (di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 1), codice civile) e del rapporto di influenza dominante (di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 2), codice civile) «si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi».

[18] Nella Risposta n. 956-905/2018 (senza data) a un interpello presentato il 15 giugno 2018 (sulla quale cfr. BUSANI, Tobin tax non dovuta per azioni cedute tra società sorelle, in Quot. Fisco, 9 aprile 2019), l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la ITF non è dovuta se le azioni siano cedute da una società (Alfa) ad altra società (Beta) le quali abbiano la medesima compagine sociale (e cioè se sia di Alfa che di Beta siano socie, al 50 per cento ciascuno, Gamma e Delta) a condizione che Alfa e Beta abbiano una «governance […] identica […] in termini di diritti amministrativi, patrimoniali e di patti parasociali». Quanto alla nozione di «controllo», l’Agenzia ha rammenta che: a) può trattarsi anche di un controllo “indiretto”, vale a dire che se la cessione avviene tra Alfa e Beta, Alfa non deve necessariamente essere la diretta partecipante di Beta, ma può parteciparvi attraverso una “catena” di altre società; b) può trattarsi anche di un controllo “comune” da parte di «un’unica società controllante», vale a dire che se la cessione avviene tra Alfa e Beta, la IFT non si paga se sia Alfa che Beta sono “sorelle” perché partecipate entrambe (anche in questo caso, direttamente o indirettamente) da Teta. Da questo panorama normativo e interpretativo discende dunque che, secondo l’Agenzia, la medesima valenza riorganizzativa deve essere, a maggior ragione, riconosciuta anche all’operazione con la quale un pacchetto di azioni viene trasferito tra due società che abbiano gli stessi soci, titolari delle medesime quote di partecipazione, e «le medesime regole di governance […] in termini di diritti amministrativi, patrimoniali e di patti parasociali». In tal caso, infatti, essendo sia la parte venditrice sia la parte acquirente composte dalla stessa compagine sociale, anche a seguito di questa operazione, al pari di un’operazione infragruppo, la titolarità delle azioni cedute continua a fare riferimento agli stessi soci e non è ravvisabile un intento speculativo correlato alla negoziazione di titoli. Si tratta infatti di una operazione di carattere riorganizzativo e, pertanto, esclusa dall’applicazione della Tobin Tax.

La predetta Risposta a interpello ha evidentemente ispirato la Risoluzione n. 38/E del 29 marzo 2019, nella quale è ripetuto il medesimo ragionamento e sono raggiunte le medesime conclusioni.

Cfr. anche MOLINARO, L’imposta sulle transazioni finanziarie non si applica alle cessioni con funzioni riorganizzative, in il fisco, 2019, 21, 2053.

[19] L’articolo 15, comma 1, lett. h), d.m. 21 febbraio 2013, concerne il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui all’articolo 1, comma 491, legge 228/2012, derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4 della Direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2008; a sua volta:

Dato che la predetta normativa dispone l’esenzione da ITF nel presupposto che:

Nella Risposta a interpello n. 170 del 9 giugno 2020 è stato affermato che, al ricorrere dei predetti presupposti, l’esenzione compete anche nel caso di conferimento effettuato da parte di persone fisiche.

[20] Nelle Faq (al n. 15) elaborate dal Ministero dell’Economia e pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate si legge quanto segue: «L’acquisto di azioni proprie è escluso da tassazione solo se finalizzato all’annullamento delle stesse. Qualora l’annullamento sia deliberato successivamente all’acquisto di azioni proprie, l’acquisto è soggetto ad imposta, in quanto, al momento in cui è stato realizzato, non era finalizzato all’annullamento delle azioni».

[21] Entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà (articolo 1, comma 494, legge 228/2012).

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013, prot. n. 87896, è stata fornita la “Definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell’imposta, dei relativi obblighi strumentali, delle modalità di rimborso, ai sensi dell’articolo 19, commi 5 e 8 e dell’articolo 22 del decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013”.

Con la Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013 è stato istituito il codice tributo “4058” per il versamento della “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012”.

[22] Paragrafo 3.2.1. del Provvedimento 87896/2013.

[23] Nel paragrafo 2.1., lett. c), del Provvedimento 87896/2013, è prescritto che sono obbligati al versamento anche «i notai e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l’autentica di atti, compresi quelli esercenti l’attività fuori dal territorio dello Stato, sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata. Per le operazioni effettuate tramite atti formati o autenticati all’estero e oggetto di deposito presso un notaio esercente in Italia, l’imposta deve essere versata da tale ultimo soggetto, sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata».

Quanto all’obbligo di «predisporre un registro cronologico giornaliero» (paragrafo 5.9. del Provvedimento 87896/2013), per i notai si tratta di un obbligo assolto mediante la compilazione del repertorio delle girate azionarie, di cui all’articolo 28, r.d. 29 marzo 1942, n. 239: cfr. in tal senso CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Quesito Tributario n. 92-2015/T, Modalità di tenuta del registro delle operazioni imponibili dell’imposta sulle transazioni finanziarie per gli “altri” soggetti responsabili, tra cui i notai, in CNN Notizie del 22 marzo 2016.

[24] Cfr. il Provvedimento prot. n. 294475 del 15 dicembre 2017 con il quale l’Agenzia delle Entrate, in attuazione del d.m. 18 luglio 2013, ha approvato (in sostituzione del modello approvato con il Provvedimento prot. n. 2169 del 4 gennaio 2017 che, a sua volta, aveva sostituito il Provvedimento prot. n. 2013/154577 del 27 dicembre 2013) il nuovo modello per la dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. In materia cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Normative, Il 31 marzo 2014 scade il termine per la dichiarazione Tobin Tax, in CNN Notizie del 20 febbraio 2014; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito tributario n. 188-2014/T, Operazioni rilevanti dichiarazione FTT (cd. Tobin Tax), in CNN Notizie del 21 marzo 2014; Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Prassi Interpretative, Approvato il nuovo modello FTT per la dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie (cd. Tobin Tax), in CNN Notizie del 18 gennaio 2017.

[25] Cfr., in materia, Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Prassi Interpretative, Scadenza dichiarazione tobin tax: le sanzioni in caso di omessa presentazione, in CNN Notizie, 15 marzo 2016.

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