Via libera (parziale) dell’UE alla fiscalità degli Enti del Terzo Settore
Con un recente comunicato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che la Commissione europea ha espresso il proprio gradimento per il regime fiscale degli ETS come previsto dal Titolo X del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore”, in breve CTS) e dall’art. 18 d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”).
La fiscalità degli ETS è in gran parte regolata dagli artt. 79-89 CTS, i quali sono suddivisi in un Capo I (artt. 79-83) contenente disposizioni generali, un Capo II (artt. 84-86) dedicato a ODV ed APS, un Capo III (art. 87) dedicato alle scritture contabili e un Capo IV (artt. 88-89) contenente disposizioni transitorie e finali. Per quanto riguarda le imprese sociali, la norma di riferimento è invece il ricordato art. 18 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.
Queste disposizioni non sono entrate in vigore contestualmente al resto della normativa in materia di ETS e di impresa sociale (3 agosto 2017). Infatti, l’art. 104, comma 2, CTS prevede che le disposizioni del Titolo X entrino in vigore “a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10”. Analoga previsione è contenuta nell’art. 101, comma 10, CTS (forse anche a causa di un parziale difetto di coordinamento con il ricordato art. 104) e nell’art. 18, comma 9, D.Lgs. 112/2017.
L’autorizzazione alla quale fanno riferimento queste norme è quella di cui all’art. 108, par. 3, TFUE: quando uno Stato membro UE intende istituire o modificare un aiuto di Stato, è tenuto a comunicarlo alla Commissione europea, la quale esprime il proprio gradimento oppure, ove ritenga il progetto incompatibile con il mercato interno, dà avvio ad una procedura volta alla soppressione o alla modifica dell’aiuto stesso. Non si tratta dunque, a ben vedere, di una vera e propria “autorizzazione”, come impropriamente recitano le citate norme interne, quanto piuttosto di un placet, che viene espresso dalla Commissione per mezzo di una c.d. comfort letter.
In realtà, le disposizioni del Titolo X del Codice non erano interamente “congelate”. Infatti, l’art. 104, comma 1, CTS prevedeva l’entrata in vigore degli artt. 81, 82, 83, 84, comma 2, e 85, comma 7, CTS già “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017”, limitatamente alle ONLUS, alle ODV e alle APS, nonché, a decorrere dall’entrata in opera del RUNTS (avvenuta a fine 2021) a tutti gli ETS regolarmente iscritti.
Rimaneva comunque sospesa l’entrata in vigore di tutte le altre disposizioni del Titolo X, come quelle che prevedono la defiscalizzazione degli utili prodotti dagli ETS nell’esercizio di attività non commerciali (art. 79 CTS) e quelle che consentono agli ETS l’opzione per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa (art. 80 CTS). Era sospesa in toto anche l’entrata in vigore delle misure fiscali e di sostegno economico dettate per le imprese sociali dall’art. 18 D.Lgs. 112/2017.
Ora, l’atteso placet della Commissione Europea è finalmente arrivato, con conseguente applicabilità delle norme agevolative sopra ricordate a partire dal prossimo periodo d’imposta. Attenzione, però: benché il testo della comfort letter non sia stato ancora reso noto, fonti di stampa precisano che la Commissione europea non avrebbe ancora dato il via libera ai “titoli di solidarietà” di cui all’art. 77 CTS, né alle misure agevolative per chi investe nel capitale delle imprese sociali (art. 18, commi 3-6, d. lgs. 112/2017). Su queste materie il Ministero dovrà proseguire nello scambio di informazioni con la Commissione, stante la necessità di ulteriori approfondimenti da parte di quest’ultima.
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