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Riflessioni sistematiche sul conferimento in trust di beni immobili ed agevolazione prima casa ai fini del requisito della impossidenza di Ciro de Vivo, Notaio in Milano.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata n. 16/2023 ha affrontato la principale questione giuridica controversa concernente l’interpretazione degli effetti giuridici generati dall’atto di dotazione di un bene immobile in trust, ai fini della verifica della sussistenza, negandola, del requisito della “impossidenza” per l’applicazione dell’agevolazione prima casa.
Tale conclusione non appare condivisibile in punto di diritto poiché l’affidamento in un trust discrezionale ed irrevocabile determina il trasferimento dal punto di vista civilistico, oltre che tributario, della proprietà al trustee. Di talché il secondo acquisto immobiliare, essendo soddisfatto il requisito della impossidenza, dovrebbe poter accedere ai benefici “prima casa”.
Di seguito l’estratto da RIVISTA DI GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA GT 10/2023 - PP 821-830
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