Ci serviamo dei cookie per diversi fini, tra l'altro per consentire funzioni del sito web e attività di marketing mirate. Per maggiori informazioni, riveda la nostra informativa sulla privacy e sui cookie. Può gestire le impostazioni relative ai cookie, cliccando su 'Gestisci Cookie'.
Con l’ordinanza n. 34075 del 23 dicembre 2024, la Corte di Cassazione torna, a distanza di sette anni, sia pure indirettamente, sulla questione della trascrizione degli atti relativi a beni immobili “conferiti” in trust, riaffermando una “regola” già enunciata nel 2017. La decisione si inserisce nel dibattito su come il sistema pubblicitario italiano debba confrontarsi con un istituto, quale il trust, non previsto dal nostro ordinamento, ma ormai largamente diffuso.
La vicenda affrontata dalla Corte di Cassazione non riguarda un caso di trascrizione di un atto dispositivo di beni immobili dal disponente al trustee o un acquisto fatto dal trustee, bensì un caso di pignoramento immobiliare, che è trascritto contro il trust e non contro il trustee (i cui dati anagrafici vengono indicati nel quadro D della nota di trascrizione).
Il giudice dell’esecuzione dichiara la nullità della trascrizione del pignoramento, ordinandone la rinnovazione a favore del trustee.
L’ordinanza viene vittoriosamente impugnata dal creditore davanti al Tribunale di Udine, che conferma la validità della trascrizione del pignoramento contro il trust così argomentando:
La trustee ricorre in Cassazione, sostenendo che, poiché il trust non ha soggettività giuridica, il pignoramento avrebbe dovuto essere trascritto contro il trustee.
La Corte accoglie il ricorso, ribadendo, in conformità a diversi suoi precedenti, che il trust non è un soggetto giuridico, ma un insieme di beni intestati formalmente al trustee.
Dice la Corte che sebbene l’art. 12 della Convenzione dell’Aja del 1985 consente al trustee di pubblicizzare l’esistenza del trust tramite la trascrizione, ciò non può avvenire in violazione delle regole del foro, che non legittimano la trascrizione a favore o contro chi non è soggetto giuridico, salvo che nei casi previsti dalla legge, tra cui non vi è quello del trust.
Aggiunge che il quadro D della nota non può sanare le carenze del quadro C, destinato all’identificazione del soggetto.
La trascrizione eseguita contro il trust, ente inesistente, conclude la Corte, è nulla.
L’ordinanza, pur risolvendo un caso in materia di trascrizione del pignoramento immobiliare, ha implicazioni ben più ampie.
Avere negato la qualifica di soggetto di diritto in capo al trust implica:
A seguito seguito dell’ordinanza della Corte di cassazione[2] bisognerebbe procedere a una sorta di “manutenzione” degli atti di acquisto o di alienazione trascritti a favore del trust, con conseguente rettifica delle note di trascrizione, che andranno eseguite a nome del trustee. Laddove, invece, sia l’atto a contenere un trasferimento a favore o contro il trust, esso andrà anche rettificato (o ripetuto) in modo da far risultare che l’acquirente o l’alienante sia il trustee.
L’ordinanza impone di spendere qualche parola in merito alla posizione dei creditori che si trovano di fronte a una trascrizione fatta a favore o contro il trust anziché a favore o contro il trustee.
Schematicamente:
Il creditore, pertanto, se il titolo è corretto (= il trasferimento è al trustee) ma la trascrizione è invalida in quanto a favore del trust, potrebbe cercare di ritrascrivere l’atto a nome del trustee in modo da poter trascrivere il pignoramento contro di lui.[4]
Se invece anche il titolo è nullo, in quanto il trasferimento è avvenuto a favore del trust, il creditore dovrà proporre un’azione diretta a: a) far dichiarare invalido il trasferimento al trust e b) far accertare e dichiarare che la proprietà del bene è del trustee, con ordine del giudice di trascrivere l’acquisto a favore di quest’ultimo. Il rischio è che il giudice non accolga la domanda sub b), nel qual caso il creditore non potrà pignorare il bene, essendo questo rimasto nel patrimonio del disponente.
Il tema, in questo caso, è la continuità delle trascrizioni, perché se è vero che il creditore può trascrivere il pignoramento contro l’acquirente, è anche vero che manca la continuità delle trascrizioni: la catena che parte dal disponente non è continua perché manca la trascrizione a favore del trustee, essendo invalida quella a favore del trust.
Il principio di continuità, infatti, si applica anche alla trascrizione del pignoramento,[5] per cui anche se il creditore ha trascritto il pignoramento contro l’acquirente vi è un difetto di continuità delle trascrizioni perché il trustee non ha una trascrizione dell’acquisto immobiliare a suo favore, essendo stato trascritto a favore del trust.
Pertanto, in forza dell’art. 2650, comma 2, c.c., fino a quando l’atto anteriore di acquisto [quello in favore del trustee] non risulta trascritto, la trascrizione del pignoramento non produrrà effetto, salvo il disposto dell’art. 2644 c.c. Quando il trasferimento fatto dal trustee sarà trascritto contro di lui, si applicherà l’art. 2644 c.c., che risolve il conflitto tra chi ha acquistato diritti sul medesimo immobile sulla base della priorità della trascrizione.
Il rischio per il creditore è che il giudice dichiari l’improcedibilità dell’esecuzione per difetto di continuità.[6]
Se anche il titolo di acquisto è nullo, in quanto il trasferimento dl disponente è avvenuto a favore del trust [in ipotesi: “rappresentato” dal trustee], il creditore dell’avente causa dal trust si troverà nella stessa situazione del creditore del trustee descritta sub b).[7]
L’ordinanza in commento segna un rilevante passo avanti nel definire le modalità di trascrizione degli atti dispositivi di beni immobili in trust.
Da un lato, si sottolinea il rispetto del sistema pubblicitario, che è a base personale. È un approccio coerente con la natura giuridica del trust, che non è soggetto di diritto. Da questo punto di vista l’ordinanza mira a preservare l’integrità del sistema.
Dall’altro lato, l’interpretazione rigorosa crea problemi pratici. La nullità della trascrizione a favore o contro il trust costringerà a rettifiche onerose delle note di trascrizione e – eventualmente – anche dei titoli e potrebbe generare contenzioso, vista la disomogeneità delle prassi notarili e dei conservatori dei registri immobiliari. L’ordinanza solleva anche dubbi in merito all’intestazione dei conti correnti bancari, che se intestati al trust, che non è soggetto, sarebbero intestati a … nessuno.
Ulteriori problemi pratici potrebbero sorgere nel caso di ufficio di trustee non monocratico, perché ogni mutamento nella composizione dell’ufficio di trustee costringerà all’esecuzione delle formalità pubblicitarie contro il trustee uscente e a favore del trustee subentrante.
Nonostante il valore della chiarezza formale, l’approccio giurisprudenziale non risolve tutte le implicazioni pratiche ed evidenzia i limiti di una soluzione non normativa per un tema complesso
Nota
[1] Underhill-Hayton, Law relating to Trusts and Trustees, Londra-Dublino-Edimburgo, 2003, 36, chiariscono che un siffatto trasferimento potrebbe essere interpretato dal giudice come effettuato in favore del trustee, citando a tal proposito il caso Choitram International SA v. Pagarani (2001), 1 WLR, la cui lettura conferma, appunto, che il trust non è qualificabile come soggetto giuridico.
[2] L’ordinanza conferma la precedente Cass. 17 gennaio 2017, n. 2043, non seguita, a quanto consta a chi scrive, da tutti i Conservatori dei registri immobiliari. Le prassi seguite in punto di trascrizione degli atti di cui al testo sono le più varie.
[3] Come nel caso deciso da Cass. 27 gennaio 2017, n. 2043.
[4] Il problema che si potrebbe porre, in questo caso, concerne la legittimazione a richiedere la trascrizione in rettifica, ossia se sia riservata al notaio che ha trascritto in nmodo errato o possa essere richiesta da chiunque vi abbia interesse.
[5] F. Gazzoni, Trattato della trascrizione, vol. I, t. II, Utet Giuridica, 2012, 431.
[6] Cass., 26 maggio 2014, n. 11638.
[7] Il problema riguarderà anche l’avente causa, che risulterà avere acquistato il bene da un soggetto inesistente.