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Il FinCEN elimina i requisiti di segnalazione del Titolare Effettivo negli Stati Uniti

  • 15/04/2025

Il 21 marzo scorso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l’autorità competente del dipartimento del Tesoro statunitense in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo internazionale, ha scritto forse l’ultimo capitolo della saga del Corporate Transparency Act (CTA)[1]. La controversa normativa antiriciclaggio che, a partire dal 1° gennaio 2024, ha imposto alle società nazionali ed estere di presentare un report contenente le informazioni sul titolare effettivo, Beneficial Ownership Information Report (BOIR).

Il FinCEN ha emesso un Interim Final Rule (IFR[2]), paragonabile a un provvedimento amministrativo, in cui ha esentato le società americane dall’obbligo di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva (Beneficial Ownership Information – BOI), formalizzando, in tal modo, una mossa anticipata dal dipartimento del Tesoro all’inizio del mese.

Le principali novità introdotte, nelle oltre 30 pagine del provvedimento, sono le seguenti:

  1. È stata rivista la definizione di reporting company, limitandola alle sole Foreign Reporting Companies, ovvero le società estere registrate a operare negli Stati Uniti, mediante il deposito di un’apposita documentazione, presso il Segretario di Stato. Si tratta del c.d. Certificate of Registration, un documento contenente una serie d’informazioni sulla società e la sua proprietà. Così facendo il provvedimento ha esentato le Domestic Reporting Companies, ossia gli enti giuridici nazionali, costituiti mediante il deposito di un documento presso il Segretario di Stato, dagli obblighi di segnalazione BOI. Sulla base di una stima del FinCEN, l’esenzione delle società statunitensi comporterà una riduzione della compliance del 99,8%;
  2. Sono state esentate dall’obbligo di segnalazione BOI anche le “persone statunitensi”, definite tali ai sensi del codice tributario (Internal Revenue Code – IRC[3]), che sono titolari effettivi di società estere;
  3. È stato imposto un termine di 30 giorni, alle società straniere, per la segnalazione dell’informazioni sul titolare effettivo. Il termine inizia a decorrere dalla pubblicazione dell’IFR, del 21 marzo, sul Federal Register o dall’avvenuta registrazione a operare negli Stati Uniti;
  4. È stato concesso un termine di 60 giorni per inviare commenti e suggerimenti sul provvedimento adottato. L’intenzione del dipartimento del tesoro è finalizzare, entro la fine dell’anno, queste regole.

Background

Il Corporate Transparency Act ha istituito un obbligo di compliance per le società nazionali, costituite dal 1° gennaio 2024, e per quelle straniere che hanno ottenuto un permesso ad operare negli Stati Uniti. Dando vita, per la prima volta nella storia americana, ad un registro federale delle imprese, nel quale indicare il titolare effettivo, ossia la persona fisica (una o più) che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

La normativa impone a tali soggetti, di comunicare e tener aggiornato un report, Beneficial Ownership Information Report (BOIR), contenente le informazioni relative ai titolari effettivi (nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza; e un documento di identità, contenente una foto del soggetto interessato, come il passaporto o la patente di guida).

Le società costituite o registrate ad operare negli Stati Uniti, dopo il 1° gennaio 2024, dovevano comunicare le informazioni sul titolare effettivo entro 30 giorni dalla costituzione, termine che è stato successivamente prolungato a 90 giorni.

Le società costituite prima del 1° gennaio 2024, invece, dovevano effettuare la comunicazione entro il 1° gennaio 2025. L’inosservanza degli obblighi determina l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a $591 al giorno, fino ad un massimo di $10.000 dollari, a cui si aggiunge una sanzione penale che prevede fino a due anni di reclusione.

Come si è arrivati a questo punto?

Sin dalla sua entrata in vigore, la normativa CTA è stata fonte di numerose controversie che, dal dicembre del 2024, si sono trasformate in un’aspra battaglia legale tra il dipartimento di giustizia, Department of Justice (DOJ), e i vari ricorrenti.

Tutto ha avuto inizio il 3 dicembre scorso, quando, la Corte degli Stati Uniti per il distretto orientale del Texas, nel caso di Texas Top Cop Shop, Inc contro Merrick Garland, ha emesso un’ingiunzione preliminare contro l’applicazione del CTA, sostenendo che il Congresso avesse superato la propria autorità costituzionale nell’adottare la normativa.

Il 23 dicembre, la Corte d’Appello del quinto circuito del Texas ha accolto il ricorso presentato dal Dipartimento di Giustizia, sospendendo l’ingiunzione del Tribunale del Texas. Appena tre giorni dopo, il 26 dicembre, il collegio dei giudici del quinto circuito del Texas ha annullato la sospensione “al fine di preservare lo status quo costituzionale, in attesa che il collegio di merito esamini le argomentazioni delle parti”, vietando di fatto gli obblighi di compliance introdotti dalla CTA.

Il 31 dicembre, il Dipartimento di Giustizia ha presentato un ricorso d’urgenza presso la Corte Suprema degli Stati Uniti, in cui ha richiesto la sospensione dell’ingiunzione del 3 dicembre rea di essere: “in aperto contrasto con un atto debitamente promulgato dal Congresso statunitense, ostacoli gli sforzi per prevenire i reati finanziari e proteggere la sicurezza nazionale”.

Nelle more della decisione della Corte Suprema, il 7 gennaio 2025, la Corte degli Stati Uniti, per il distretto orientale del Texas, è stata interessata da una nuova causa sulla costituzionalità della CTA. Nella causa Smith contro il Dipartimento del Tesoro, la corte ha disposto la sospensione delle regole di segnalazione del titolare effettivo a livello nazionale. Poco più di un mese dopo, con l’ennesimo colpo di scena, la stessa corte ha accolto la richiesta del dipartimento di giustizia e ha sospeso la precedente decisione, assegnando contestualmente un nuovo termine entro il quale comunicare i dati sul titolare effettivo: il 21 marzo 2025.

In ultimo, il 2 marzo scorso, con un breve comunicato stampa, il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che non avrebbe applicato alcuna multa e sanzione nei confronti dei cittadini statunitensi, delle società americane e dei loro beneficiari effettivi per la mancata presentazione dei report contenenti le informazioni sulla titolarità effettiva. Sancendo di fatto la definitiva sospensione degli obblighi BOI.

Scenari futuri

È difficile prevedere cosa accadrà nell’immediato futuro, in un recente articolo pubblicato sul National Law Review sono stati sollevati numerosi interrogativi a partire dalla gestione dei dati sensibili ricevuti dal FinCEN. Una prima stima sommaria attesta a quasi 16 milioni di segnalazioni BOI inviate prima del 21 marzo. Non è neppure certo che il provvedimento del 21 marzo non venga impugnato. Così come sarà interessante conoscere l’esito delle numerose cause proposte contro la CTA che, a oggi, proseguono il loro iter processuale.

In questo scenario, infine, alcuni Stati hanno mostrato interesse allo sviluppo di una propria versione della CTA. Lo Stato di New York, per esempio, ha adottato il New York LLC Transparency Act, applicabile alle sole LLC, costituite o registrate per svolgere attività nello Stato e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.


Note

[1] Il CTA è parte dell’Anti-Money Laundering Act (AMLA) approvato, il 1° gennaio, 2021, dal Senato degli Stati Uniti. L’AMLA, a sua volta, rientra nel National Defense Authorization Act (NDAA) del 2021. L’AMLA introduce le riforme più significative in materia di antiriciclaggio dal Patriot Act del 2001. Si tratta di un provvedimento pensato per rafforzare e modernizzare l’infrastruttura AML e per rispondere alle nuove sfide lanciate dalle organizzazioni criminali internazionali.

[2] Detto anche March 21 Rule. La Final Rule, ai sensi dell’Administrative Procedure Act (APA), è un provvedimento amministrativo immediatamente esecutivo adottato da un’agenzia federale, in questo caso il FinCEN.

[3] Articolo 7701 (a) (30) dell’I.R.C.